Si è riscontrato che frequentemente sulle fatture elettroniche viene riportato un codice IBAN differente rispetto a quello indicato nelle dichiarazioni presentate dalle imprese per l’iscrizione all’Anagrafe dei fornitori ai fini dell’ottemperanza all’obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti della PA previsto dall’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
In questa fase di avvio della fatturazione elettronica, al fine di evitare ulteriori ritardi nei tempi di pagamento delle fatture, la Città Metropolitana di Genova si asterrà dal rifiutare le citate fatture procedendo peraltro al pagamento delle stesse sul conto dedicato a suo tempo comunicato all’Amministrazione. Si sottolinea peraltro la necessità che i documenti di prossima emissione non riportino più modalità di pagamento difformi rispetto a quelle a suo tempo comunicate.