Fatturazione elettronica PA - Comunicazione ai fornitori della Città Metropolitana di Genova
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, la Città metropolitana di Genova, a decorrere dal 31 marzo 2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato delle fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013.
Trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, la Città metropolitana di Genova non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014 , al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:
- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche oppure nel caso di progetti finanziati da soggetti pubblici esteri (ad esempio, l’Unione Europea).
Pertanto la Città metropolitana di Genova non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP, quest’ultimo ove previsto.
Ai fini della predisposizione della fattura elettronica si rimanda a quanto contenuto nell’allegato A al DM n. 55/2013 e a quanto pubblicato sul sito www.fatturapa.gov.it.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, l’Amministrazione individua i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all’allegato D “Codici Ufficio”.
Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI) di recapitare correttamente la fattura elettronica all’Ufficio destinatario.
Il Codice Univoco Ufficio della Città Metropolitana di Genova è il seguente: UFGE40.
A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l’allegato B “Regole tecniche” al citato DM 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l’allegato C “Linee Guida” del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell’intero processo di fatturazione.
Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala che essa dovrà contenere anche l’indicazione dell’impegno di spesa con il quale è stato ordinata la fornitura/prestazione, al fine di facilitare la contabilizzazione e il pagamento del documento.