Si forniscono precisazioni sull'applicazione dell'art. 104 del D.P.R. 380/2001 per la nuova classificazione sismica D.G.R. 216/2017.
Si sottolinea che, nei territori interessati dal passaggio da zona sismica 4 a zona simica 3, sono comunque esclusi dall'applicazione dell’art. 104 gli interventi privi o di minor rilevanza ai fini sismici definiti dalla D.G.R. n. 804/2016 – Allegato 2, tra cui gli interventi locali o di riparazione (paragrafo 8.4.3 delle norme tecniche allegate al D.M. 14/01/2008), ad eccezione degli interventi effettuati su opere strategiche/sensibili.
Quindi, GLI INTERVENTI LOCALI O DI RIPARAZIONE EFFETTUATI SU STRUTTURE ORDINARIE NON SONO SOGGETTI ALL'INVIO DELLA “DICHIARAZIONE ASSEVERATA DEL PROGETTISTA STRUTTURALE AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA L.R. N. 63/2009 E S.M.I.”. Il caso D presente nel fac-simile è relativo agli interventi locali o di riparazione esclusivamente su opere strategiche/sensibili (oltre che agli interventi di miglioramento su qualunque categoria di edifici).
Sismica: Precisazioni applicazione art.104 DPR.380/2001
Data inizio:
26/07/2017
Classificazione:
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