Città metropolitana: nel nuovo regolamento del consiglio anche commissioni e gruppi consiliari
Approvato dal Consiglio metropolitano di Genova il documento che stabilisce modalità e criteri per l’organizzazione e il funzionamento dell’assemblea.Gruppi consiliari, commissioni permanenti, speciali e di garanzia. Li istituisce il nuovo regolamento del Consiglio metropolitano di Genova che l’ha appena approvato. Il testo che in 87 articoli declina modalità e criteri per l’organizzazione e il funzionamento dell’assemblea convocata, presieduta e coordinata dal sindaco metropolitano (e in caso di assenza o impedimento dal vice sindaco) con l’assistenza giuridico-amministrativa del segretario generale nei lavori, prevede anche la costituzione dei gruppi e delle commissioni.Il regolamento stabilisce infatti che i consiglieri eletti nella stessa lista per il Consiglio metropolitano formino un gruppo, qualunque sia il numero dei suoi componenti. I singoli consiglieri, però, possono anche scegliere di far parte di un gruppo diverso o di formarne altri, ma in quest’ultimo caso i nuovi gruppi devono avere almeno due consiglieri. Lo stesso vincolo numerico si applica all’eventuale gruppo misto (di cui possono far parte consiglieri che per qualsiasi ragione non vogliano o possano confluire in altri gruppi). Entro venti giorni dalla delibera consiliare che li istituisce i gruppi designano un capogruppo e un vice, dandone comunicazione al sindaco e al segretario generale. Ogni capigruppo rappresenta il gruppo nell’attività del Consiglio, partecipa alla Conferenza dei capigruppo presieduta dal sindaco metropolitano, ha facoltà di intervenire a tutte le sedute delle commissioni ed è responsabile delle strutture assegnate al proprio gruppo. Il Consiglio metropolitano può avvalersi anche di commissioni, costituite con criterio proporzionale e un numero di componenti fissato dal sindaco. La composizione delle commissioni, sulla base dei nominativi indicati dai gruppi, del numero attribuito a ciascuno di essi e garantendo la partecipazione di almeno un rappresentante di ogni gruppo, viene poi approvata dal Consiglio. Le commissioni sono permanenti, di garanzia o speciali. Quelle permanenti sono istituite per l’esame preventivo di atti e argomenti di competenza del Consiglio, assegnati dal sindaco alle diverse commissioni che devono esaminarli entro venti giorni. Le commissioni permanenti, che eleggono un presidente e un vice presidente nella loro prima seduta, possono di propria iniziativa o su proposta del sindaco o del Consiglio elaborare proposte di deliberazioni sulle materie di propria competenza. Alle sedute di commissione partecipano, se richiesti, il sindaco e i consiglieri delegati che possono sempre chiedere di essere sentiti. Il regolamento istituisce anche la commissione di garanzia, presieduta da un rappresentante della minoranza e composta da tre effettivi e due supplenti, sui temi legati al “fatto personale” (un consigliere che ritenga di essere stato censurato per la propria condotta o che gli siano state attribuite opinioni contrarie a quelle espresse o di essere accusato di fatti che ledano la sua onorabilità può chiedere che la questione sia sottoposta a questa commissione) e su ogni altro tema attivato dal sindaco su decisione del Consiglio. Su proposta di almeno un terzo dei consiglieri possono inoltre essere istituite commissioni speciali per motivi di studio, indagine o inchiesta, garantendo la rappresentanza di tutti i gruppi e indicando nel provvedimento che le approva finalità e termine di conclusione dei lavori.