Si informa la spettabile Utenza che con l'entrata in vigore del DLgs 222/2016 (cosiddetto "Decreto Scia 2"), avvenuta in data 11/12/2016, sono state introdotte alcune modifiche all'art. 67 del D.P.R. n. 380/2001 relativo al Collaudo Statico.
In particolare, con l'aggiunta del comma 8-bis allo stesso articolo, per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.
In base a questa revisione normativa, la Città Metropolitana di Genova sta aggiornando i moduli e le istruzioni per l'utenza.
Per quanto riguarda le denunce delle opere relative ad interventi locali/riparazione già depositate con nomina del Collaudatore, ma non ancora concluse alla data del 11/12/2016 con il deposito del Certificato di Collaudo Statico presso lo Sportello Unico (S.U.E./S.U.A.P.) del Comune di competenza, ai fini amministrativi si possono ritenere concluse con il deposito della Relazione a Strutture Ultimate del Direttore dei Lavori Strutturali.
Lo stesso regime amministrativo si ritiene valido per le denunce relative ad interventi locali/riparazione depositate con nomina del Collaudatore a partire dal 11/12/2016.
Con l'occasione, si rammenta che gli tutti interventi locali/riparazione, ad eccezione di quelli relativi ad opere strategiche/sensibili, rientrano nelle opere ed interventi a minor rilevanza ai fini sismici definite dalla D.G.R. n. 804/2016 - All. 2, e che pertanto sono esclusi dalla denuncia delle opere strutturali in zona sismica ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 (Denuncia "ZS" e relativi adempimenti, tra cui le dichiarazioni dei progettisti e il pagamento delle spese di istruttoria). Per questi interventi, tuttavia, restano fermi gli obblighi di denuncia delle opere in calcestruzzo armato e in struttura metallica ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001 (Denuncia "CA" senza nomina del collaudatore).