Città metropolitana di Genova favorisce l'accesso ai propri documenti, dati e informazioni da parte degli cittadini, nei modi e nei limiti previsti dalla normativa, che individua tre diverse forme di accesso:
- accesso documentale;
- accesso civico semplice;
- accesso civico generalizzato
Prima di presentare una richiesta di accesso, è possibile verificare che il documento o l'informazione sia già disponibile nell’Albo Pretorio o nel portale dell’Amministrazione Trasparente.
Presentazione delle richieste
Le richieste di accesso vanno indirizzate all’URP e possono essere consegnate direttamente presso i locali URP di Piazzale Mazzini 2, Genova, oppure inviate secondo le seguenti modalità:
- tramite posta ordinaria all'Ufficio URP Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2, Genova
- tramite posta certificata all’indirizzo PEC : pec@cert.cittametropolitana.genova.it
- tramite posta non certificata all'indirizzo: info@cittametropolitana.genova.it
Per la formulazione delle richieste devono essere utilizzati i rispettivi modelli predisposti dall’Ente e disponibili in questa pagina
Sulla busta e/o nell'oggetto dell'istanza riportare la dicitura "Istanza di accesso".
Accesso documentale (L. 241/1990)
E' il diritto di accesso previsto dalla Legge 241/1990 e riguarda tutti i documenti detenuti dalla Città metropolitana di Genova. Il soggetto interessato deve motivare la propria richiesta dimostrando di avere un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata dall'ordinamento e collegata al documento del quale è richiesto l'accesso.
Per gli accessi documentali relativi alla tematica “Opere strutturali in zona sismica”, il modulo è disponibile nella scheda del procedimento "Denuncia delle opere strutturali (cemento armato e zona sismica)" sul portale PRATICO.
Tempi del procedimento
30 giorni
Modalità di gestione delle richieste di accesso
In caso di individuazione di soggetti controinteressati all'atto di cui si richiede l'accesso, questa Amministrazione è tenuta a darne comunicazione agli stessi, allegando la presente richiesta. Per controinteressati si intendono i soggetti che dall'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
Tali controinteressati entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione possono presentare una motivata opposizione. Decorso tale termine, l'Amministrazione provvede sulla richiesta. In caso di diniego o di differimento dell'accesso, la tutela può essere esercitata rivolgendosi al Difensore Civico Provinciale o presso il TAR entro 30 giorni (L.241/90 e successive modificazioni).
Accesso civico semplice e generalizzato (FOIA - Freedom Of Information Act)
L’accesso civico semplice è il diritto di accesso previsto dal Decreto Trasparenza D.Lgs. 33/2013 che consente a chiunque di ottenere i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
L’accesso civico generalizzato (FOIA - Freedom Of Information Act) si inserisce in un contesto internazionale di grande attenzione al tema della trasparenza nel rapporto tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini. L’accesso generalizzato, previsto sempre dal Decreto Trasparenza D.Lgs. 33/2013, consente a chiunque di accedere anche ad altri documenti e dati oltre a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, garantiti con l'accesso civico semplice.
Tempi del procedimento
30 giorni, salvo quanto previsto all'art. 5, comma 5 D.Lgs. 33/2013 e s.m. e i. (sospensione del termine).
Modalità di opposizione avverso le decisioni dell’Ente.
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile anticorruzione e trasparenza (di seguito RPCT) che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'art. 5-bis, comma 2, lettera a) D.Lgs. 33/2013 s.m. e i, il suddetto RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
Avverso la decisione dell'amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al TAR ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 104/2010. Il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito.
Qualora tale organo non sia stato istituito, come – ad oggi – nella Città metropolitana di Genova, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore e quindi al Difensore civico della Regione Liguria.
Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.
Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico.