Funzioni metropolitane
Le funzioni della Città metropolitana di Genova sono stabilite dall’articolo 1 commi da 44 a 46 della legge 56/2014.
Il comma 44 attribuisce alla Città metropolitana:
A) Le funzioni fondamentali delle Province
- pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;;
- programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale
- raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- gestione dell'edilizia scolastica;
- controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale"
B) le funzioni attribuite alla Città metropolitana nell’ambito del processo di riordino delle funzioni delle Province (ai sensi dei commi da 85 a 97 dell’articolo 1)
C) Le seguenti funzioni fondamentali
- adozione e aggiornamento annuale di un Piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
- pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;
- strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la Città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
- promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio
- promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.
Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle Regioni nelle materie di cui all'Articolo 117 della Costituzione, nonché l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione (comma 45).
Lo Stato e le Regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle Città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione (comma 46).
Nel dicembre 2014, la Conferenza metropolitana ha approvato lo Statuto della Città metropolitana, atto che stabilisce le norme fondamentali di organizzazione dell’Ente, le attribuzioni degli organi e le loro competenze.
Lo Statuto, inoltre:
- prevede le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
- disciplina i rapporti tra i Comuni e le loro Unioni facenti parte della Città metropolitana e la Città metropolitana stessa in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali; mediante convenzione, che regola le modalità' di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i Comuni e le loro Unioni possono avvalersi di strutture della Città metropolitana, e Viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i Comuni e le loro Unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della Città metropolitana, e Viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- può prevedere, anche su proposta della Regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della Città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata intesa può essere superata con decisione della Conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;
- regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la Città metropolitana.