Con decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015 è stato ufficializzato e regolamentato il nuovo meccanismo dello split payment previsto dalla legge di stabilità 2015. Dal 1° gennaio 2015 gli Enti locali acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall’1 gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data. L’Iva si considera esigibile al momento del pagamento della fattura oppure, su opzione della PA acquirente, al momento della sua ricezione.
Con riferimento quindi alle fatture pervenute all’ente a partire dal 1° gennaio 2015 verranno liquidati ai fornitori i soli importi riferiti all’imponibile, mentre verranno trattenute le quote relative all’IVA per il successivo riversamento all’erario.
L’art. 2 del decreto stabilisce che i soggetti passivi dell’IVA che effettuano cessioni di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione emettono le fatture secondo quanto previsto dall’art. 21 del decreto 633/1972, con l’indicazione “scissione dei pagamenti”.
Tuttavia il decreto prevede che, fino all’adeguamento dei sistemi informativi delle PA e in ogni caso non oltre il prossimo 31 marzo, le somme dovute dovranno essere accantonate, per confluire nelle casse erariali al massimo entro il 16 aprile 2015.